ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO 1 CENTRO STORICO

Atti generali

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Riferimenti Normativi


Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Atti generali

RIFERIMENTI NORMATIVI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.89

Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434

Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345

Normativa provinciale in materia scolastica

Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013


ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

Manuale gestione documentale BZ1


PERSONALE PROVINCIALE – CODICI DISCIPLINARI

DGP 839 del 28.8.2018 -Codice di comportamento del personale provinciale